Abstract
[Ita:]Muovendo dalla constatazione di come la condotta illecita tenuta nella consapevolezza della sua pericolosità, ma
non al fine di cagionare l’evento offensivo che abbia prodotto, ben raramente comporti un rischio ex ante elevato
di causazione del medesimo e manifesti un atteggiamento psicologico davvero distinguibile dalla colpa cosciente,
il contributo argomenta circa la possibilità di un superamento della categoria rappresentata dal dolo eventuale:
categoria che, rispondendo a (supposte) esigenze di esemplarità sanzionatoria o all’intento di allargare l’ambito
della punibilità di delitti rilevanti solo a titolo di dolo, ha finito per ostacolare forme d’intervento del legislatore
maggiormente efficienti dal punto di vista preventivo, riferibili, soprattutto, al controllo delle condotte pericolose.
Si evidenzia, peraltro, come, fin quando la nozione di dolo eventuale venga utilizzata, essa esiga l’accertamento
di uno stato psicologico effettivo, non sostituibile attraverso giudizi normativi, e come l’unico stato psicologico
realmente diverso dalla intenzione e dalla mera consapevolezza del rischio sia quello che viene colto nel dolo
diretto e attraverso un’applicazione rigorosa della formula di Frank, della quale si motiva la validità in rapporto ad
alcune tradizionali obiezioni critiche.
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] Towards the end of the possible fraud? (Safeguarding, in itinere, Frank's formula) |
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Lingua originale | Italian |
pagine (da-a) | 118-127 |
Numero di pagine | 10 |
Rivista | DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2014 |
Keywords
- differenza fra dolo e colpa nel diritto penale
- dolo eventuale
- formula di Frank
- natura psicologica del dolo