Abstract
[Ita:]La Corte di Cassazione ha escluso l’eseguibilità in forma specifica ex art. 2932 c.c. di un contratto preliminare avente ad oggetto il perfezionamento di un negozio unilaterale di tipo abdicativo (nella specie, una promessa unilaterale di rinunciare): solo l’impegno negoziale alla trasmissione/costituzione di un diritto sarebbe suscettibile di esecuzione in forma specifica. Al contrario, il vincolo a dismettere un diritto con valenza puramente estintiva, pur ammissibile, non consentirebbe un intervento giudiziale in sostituzione del debitore inadempiente per la soddisfazione dell’interesse creditorio. Il commento propone una riflessione critica di questo esito interpretativo e apre a nuovi possibili scenarî; sullo sfondo, la difficile relazione tra diritto sostanziale e processo.
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] Old reluctances and new limits to “real” credit protection: the case of the promise to renounce |
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Lingua originale | Italian |
pagine (da-a) | 165-178 |
Numero di pagine | 14 |
Rivista | NUOVO DIRITTO CIVILE |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2024 |
Pubblicato esternamente | Sì |
Keywords
- Promessa di rinunciare – esecuzione in forma specifica del vincolo - contratto preliminare