Valenza probatoria del documento di fonte informatica nell’accertamento tributario

Alessandro Tropea*

*Autore corrispondente per questo lavoro

Risultato della ricerca: Contributo in rivistaArticolo in rivistapeer review

Abstract

[Ita:]La fotografia ritratta da Google e allegata all’avviso di accertamento ha la valenza di prova precostituita e le cose da essa rappresentate si devono ritenere conformi alla verità, ai sensi dell’art. 2712 c.c. Tuttavia, la parte che nutre l’interesse a che la fotografia perda, in sede processuale, l’efficacia probatoria della quale è giuridicamente dotata ha l’onere di esperire il disconoscimento della sua conformità nei termini indicati dal richiamato art. 2712 c.c. Cioè, l’interessato deve apportare all’organo giudicante elementi chiari, circostanziati ed espliciti tali da far comprendere che le cose raffigurate nella fotografia non rappresentano la realtà. Comunque, anche qualora la parte abbia proceduto al disconoscimento del documento prodotto dall’altra parte, tale documento può perdere la qualifica di prova e venire degradato a presunzione semplice ai sensi dell’art. 2729 c.c., così che il giudice, comunque, possa prudentemente apprezzarne il contenuto.
Titolo tradotto del contributo[Autom. eng. transl.] Evidential value of the IT source document in the tax assessment
Lingua originaleItalian
pagine (da-a)1637-1650
Numero di pagine14
RivistaDIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA
Stato di pubblicazionePubblicato - 2020

Keywords

  • Onere della prova
  • attività di documentazione
  • disconoscimento della prova documentale
  • prova di natura informatica
  • prova nel processo tributario

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