Abstract
[Ita:]Nella prima metà del 2021, le azioni di numerose società quotate hanno registrato un andamento anomalo comparabile con l’oscillazione dei titoli che ha caratterizzato il caso GameStop. In queste fattispecie, un ruolo centrale è stato svolto dalle piattaforme di trading online e dalle community su internet, che: (1) facilitano l’accesso ai mercati finanziari, comportando per gli investitori una significativa riduzione nei costi di transazione e di coordinamento, ma, nel contempo, (2) sono foriere di nuovi rischi, favorendo eccessi di confidenza e comportamenti gregari. In tale contesto, è, pertanto, ragionevole ripensare la disciplina dei servizi di investimento esecutivi, tipicamente prestati dalle piattaforme di trading online. Nella prospettiva della tutela dell’investitore e dell’efficiente funzionamento dei mercati, dopo aver presentato e discusso le indicazioni dell’ESMA, il presente lavoro propone due soluzioni ulteriori: una modifica del regime di mera esecuzione e appropriatezza, mediante l’introduzione di un periodo di “riflessione”, e un rafforzamento della disciplina di product governance.
Lingua originale | English |
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pagine (da-a) | 949-970 |
Numero di pagine | 22 |
Rivista | ORIZZONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE |
Volume | 2021 |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2021 |
Keywords
- MiFID II
- investment services
- investor protection
- product regulation
- servizi di investimento
- tutela dell’investitore