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Sull’ineffettività dell’istanza di prelievo quale rimedio preventivo all’irragionevole durata del processo amministrativo

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Abstract

Nella sentenza commentata la Corte costituzionale ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, l. 89/2001, nella parte in cui prevede l’inammissibilità della domanda di equa riparazione per l’eccessiva durata di un processo nel caso di omesso deposito di un’istanza di prelievo nel giudizio amministrativo presupposto, sollevata in riferimento all’art. 117, comma 1 Cost. in relazione agli artt. 6, par. 1, e 13 CEDU. La soluzione alla quale è pervenuta la Corte costituzionale appare di dubbia condivisibilità, principalmente alla luce della disciplina dell’istanza di prelievo nel codice del processo amministrativo, nonché dell’interpretazione degli artt. 6, par. 1, e 13 CEDU da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo.
Titolo tradotto del contributoOn the ineffectiveness of the withdrawal request as a preventive remedy for the unreasonable duration of the administrative process
Lingua originaleItalian
pagine (da-a)3028-3038
Numero di pagine11
RivistaIL FORO ITALIANO
Volume2023
Numero di pubblicazione11
Stato di pubblicazionePubblicato - 2023

Keywords

  • giudizio amministrativo
  • istanza di prelievo
  • ragionevole durata del processo
  • rimedio effettivo

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