Abstract
Nella sentenza commentata la Corte costituzionale ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, l. 89/2001, nella parte in cui prevede l’inammissibilità della domanda di equa riparazione per l’eccessiva durata di un processo nel caso di omesso deposito di un’istanza di prelievo nel giudizio amministrativo presupposto, sollevata in riferimento all’art. 117, comma 1 Cost. in relazione agli artt. 6, par. 1, e 13 CEDU. La soluzione alla quale è pervenuta la Corte costituzionale appare di dubbia condivisibilità, principalmente alla luce della disciplina dell’istanza di prelievo nel codice del processo amministrativo, nonché dell’interpretazione degli artt. 6, par. 1, e 13 CEDU da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo.
| Titolo tradotto del contributo | On the ineffectiveness of the withdrawal request as a preventive remedy for the unreasonable duration of the administrative process |
|---|---|
| Lingua originale | Italian |
| pagine (da-a) | 3028-3038 |
| Numero di pagine | 11 |
| Rivista | IL FORO ITALIANO |
| Volume | 2023 |
| Numero di pubblicazione | 11 |
| Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2023 |
Keywords
- giudizio amministrativo
- istanza di prelievo
- ragionevole durata del processo
- rimedio effettivo
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