Sull’abolizione pretoria dell’art. 34, co. 3, c.p.a. Ovvero dell’irrisarcibilità del danno per lesione del diritto all’istruzione

Mauro Silvestri

Risultato della ricerca: Contributo in rivistaArticolo in rivistapeer review

Abstract

[Ita:]L’articolo muove dal commento di due recenti pronunce del Tar milanese, con le quali il giudice amministrativo ha dichiarato i ricorsi degli studenti avverso l’atto di sospensione improcedibili, a causa della sopravvenuta e non impugnata bocciatura. Nel confronto con altri precedenti, l’articolo ricostruisce le ragioni alla base della decisione. Essa viene criticata in primo luogo per l’accezione di «diritto all’istruzione» accolta: nell’impostazione delle sentenze esso finisce per confondersi con la pretesa ad essere promossi. Tale diritto dovrebbe essere invece più correttamente ricostruito come un diritto assoluto avente per oggetto l’erogazione di una prestazione da parte del sistema scolastico. In secondo luogo viene operata una ricognizione dei principali orientamenti giurisprudenziali circa l’applicazione dell’art. 34, co. 3, del Codice del processo amministrativo, che consente al giudice di pronunciare l’illegittimità dell’atto il cui annullamento è divenuto inutile in corso di causa, se sussiste un interesse risarcitorio del ricorrente. Essi vengono raccolti in tre gruppi, dal più estensivo al più restrittivo. Il primo indirizzo considera il potere di salvezza del ricorso ivi previsto esercitabile d’ufficio dal giudice. Tale interpretazione è criticata per la sua incompatibilità con il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Un secondo indirizzo subordina invece l’operatività del meccanismo alla avvenuta presentazione dell’azione risarcitoria nel medesimo o in un separato giudizio. Anche questa interpretazione viene criticata, poiché si risolve nella disapplicazione della norma. Viene infine caldeggiata la terza opzione ricostruttiva, che vede nella disposizione un potere esercitabile dal giudice solo su istanza di parte e – onde evitare la decisione di ricorsi privi di reale interesse – dietro accertamento della non manifesta infondatezza della pretesa risarcitoria.
Titolo tradotto del contributo[Autom. eng. transl.] On the praetorian abolition of art. 34, co. 3, of the Italian Criminal Code, that is to say, the indemnity of the damage due to injury to the right to education
Lingua originaleItalian
pagine (da-a)1496-1516
Numero di pagine21
RivistaDIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO
Volume2017
Stato di pubblicazionePubblicato - 2017
Pubblicato esternamente

Keywords

  • Action for annulment
  • Action for damages
  • Administrative judge
  • Administrative judicial review
  • Annullamento
  • Diritto all'istruzione
  • Ex officio powers
  • Giudice amministrativo
  • Giustizia amministrativa
  • Inadmissibility
  • Inammissibilità
  • Interesse processuale
  • Interest in acting
  • Legittimazione a ricorrere
  • Poteri d'ufficio
  • Right to education
  • Standing to bring proceedings

Fingerprint

Entra nei temi di ricerca di 'Sull’abolizione pretoria dell’art. 34, co. 3, c.p.a. Ovvero dell’irrisarcibilità del danno per lesione del diritto all’istruzione'. Insieme formano una fingerprint unica.

Cita questo