Abstract
[Ita:]Ulpiano e Paolo si occupano del caso di un tale che, dopo aver disposto nel suo testamento un legato di lana, ha con questa realizzato un vestito: il dubbio è se l’abito rientri comunque nella disposizione mortis causa, nonostante nel legato si parli di lana. Mentre Paolo esclude tale possibilità, Ulpiano l’ammette purché si dimostri che il testatore l’aveva prevista. La dottrina tradizionale ha di regola esaminato l’argomento sotto il profilo della specificatio, con esiti spesso contrastanti anche in ragione di ‘pregiudizi’ di natura interpolazionistica. Lo scopo di questo contributo è invece quello di analizzare i frammenti citati alla luce dei risultati delle ricerche antichistiche ed archeologiche in materia, con il supporto dei testi agronomici latini e della Naturalis Historia di Plinio.
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] ON WOOL AND VESTIMENTUM LEGACIES: COMPARED JURISPRUDENTIAL OPINIONS |
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Lingua originale | Italian |
pagine (da-a) | 1-16 |
Numero di pagine | 16 |
Rivista | REVISTA GENERAL DE DERECHO ROMANO |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2017 |
Keywords
- lana, vestito, legati, telaio, tessitura, filatura, testamento
- loom, wool, testament, legacy, garment