Abstract
[Ita:]Il presente contributo intende analizzare l’arresto della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 121 del 2021, dichiara illegittima la disposizione di cui all’art. 13, comma 14, del d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, che introduceva l’ulteriore proroga della sospensione delle procedure esecutive inerenti all’abitazione principale del debitore. L’auspicata pronuncia abroga una disposizione già oggetto di aspre critiche da parte della dottrina, che da più parti aveva sottolineato l’incompatibilità della citata norma con i principi costituzionali, poiché si poneva in contrasto con la garanzia di effettività della tutela esecutiva, quale espressione fondamentale della giurisdizione. Il commento costituisce anche l’occasione per svolgere alcune brevi riflessioni circa le modalità e i termini per riassumere il processo esecutivo sospeso ed indagare se all’uopo sia o meno necessario l’impulso di parte.
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] SUSPENSION OF THE EXECUTIVE PROCEDURES ON THE "FIRST HOUSE" OF THE DEBTOR: THE DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT |
---|---|
Lingua originale | Italian |
pagine (da-a) | 44-56 |
Numero di pagine | 13 |
Rivista | LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA |
Volume | 2022 |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2022 |
Keywords
- pignoramento immobiliare
- procedure esecutive