Abstract
[Ita:]Una recente sentenza della Cassazione ha per oggetto un caso in cui un testatore ha istituito eredi universali due nipoti, con condizione sospensiva di assistenza e di cura. L’evento dedotto in condizione non si verifica, però, in quanto ad impedirne l’avveramento è lo stesso testatore. Il problema risolto dai giudici della Cassazione è relativo alla conciliazione tra la mancata realizzazione di questo evento – ove la si faccia dipendere da una scelta del testatore – con la mancata revoca, anche solo tacita, della disposizione testamentaria. Si è statuito che, in questo caso, è la condizione a doversi ritenere revocata, sicché la disposizione testamentaria è efficace. L’autore critica questa soluzione, argomentando nel senso opposto dell’inefficacia dell’istituzione ereditaria, in quanto sospensivamente condizionata a un evento non realizzatosi. La condizione testamentaria di assistenza esprime infatti una logica di tipo remuneratorio, onde, mancando obiettivamente la ragione che stava a monte dell’attribuzione ereditaria (la prestazione delle cure), quest’ultima non si giustifica più. La sentenza offre peraltro l’abbrivo per svolgere un ragionamento intorno a due profili di sicuro interesse dogmatico: da una parte, la possibilità di ammettere (e in che misura) una circolazione normativa tra la disciplina del contratto e quella del testamento; dall’altra, i rapporti tra l’interpretazione cosiddetta conservativa del testamento e i processi di ricostruzione della volontà del de cuius.
| Titolo tradotto del contributo | Revocation of testamentary status 'for incompatible conduct of the settor'? |
|---|---|
| Lingua originale | Italian |
| pagine (da-a) | 149-163 |
| Numero di pagine | 15 |
| Rivista | JUS CIVILE |
| Numero di pubblicazione | 1 |
| Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2025 |
Keywords
- condizione testamentaria
- finzione di avveramento
- revoca della condizione