Repetita iuvant. Ancora sull'inapplicabilità dell'art. 32, comma 2, del collegato lavoro all'impugnazione del licenziamento del dirigente privo di giustificatezza (nota a Cass. 14 settembre 2023, n. 26532)

Piergiuseppe Capriotti*

*Autore corrispondente per questo lavoro

Risultato della ricerca: Contributo in rivistaArticolo in rivista

Abstract

[Ita:]I termini di decadenza e inefficacia dell'impugnazione stabiliti dall'art. 6, l. n. 604/1966, come modificato dall'art. 32, l. n. 183/2010, non si applicano alle ipotesi di ingiustificatezza convenzionale del licenziamento del dirigente, cui consegue la tutela meramente risarcitoria dell'indennità supplementare.
Titolo tradotto del contributo[Autom. eng. transl.] Repetita iuvant. Again on the inapplicability of the art. 32, paragraph 2, of the related work to appeal the dismissal of the manager without justification (note to Cass. 14 September 2023, n. 26532)
Lingua originaleItalian
pagine (da-a)179-185
Numero di pagine7
RivistaDIRITTO DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI
VolumeXXXIV
Stato di pubblicazionePubblicato - 2024
Pubblicato esternamente

Keywords

  • Licenziamento del dirigente - Ingiustificatezza - Invalidità - Impugnazione - Decadenza - Art. 6, l. n. 604/1966 - Art. 32, comma 2, l. n. 183/2010 - Indennità supplementare - Affidabilità e prevedibilità delle decisioni

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