«Ragione strumentale» vs. «ragione etica», tra profili non coercibili di autodeterminazione soggettiva e «legittimazione procedurale» degli atti eutanasici cc.dd. "passivi" (Nota a Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sentenza del 5 giugno 2015, Lambert e altri v. Francia)

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Abstract

[Ita:]Nella colonizzazione giuridica dell’esistenza in quanto tale, possono rintracciarsi «spazi», connessi alle tematiche di fine-vita, a fronte dei quali lo Stato o le istituzioni sovranazionali debbano ritrarsi e lasciare ai singoli un margine non coercibile di apprezzamento? Etimologicamente associata al concetto di «morte buona perché gloriosa o indolore», nel significato con cui il termine ricorre, dapprima, in Polibio e, successivamente, in Cicerone e Svetonio, l’“euthanasia” – con specifico riferimento all’ipotesi di interruzione dei trattamenti di idratazione e nutrizione artificiali – dà luogo a una serie di problematiche giuridico-penali – che riguardano dapprima l’opportunità o meno di una regolamentazione del fenomeno – e che costituiscono oggetto di analisi nel presente contributo.
Titolo tradotto del contributo[Autom. eng. transl.] «Instrumental reason» vs. "Ethical reason", between non-compelling profiles of subjective self-determination and "procedural legitimacy" of the euthanasic acts cc.dd. "passive" (Note to the European Court of Human Rights, Grand Chamber, judgment of 5 June 2015, Lambert and others v. France)
Lingua originaleItalian
pagine (da-a)754-773
Numero di pagine20
RivistaRivista Italiana di Medicina Legale e del Diritto in Campo Sanitario
Stato di pubblicazionePubblicato - 2016

Keywords

  • Consenso informato
  • Direttive anticipate di trattamento
  • Eutanasia passiva

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