Abstract
[Ita:]Nella colonizzazione giuridica dell’esistenza in quanto tale, possono rintracciarsi «spazi», connessi alle tematiche di fine-vita, a fronte dei quali lo Stato o le istituzioni sovranazionali debbano ritrarsi e lasciare ai singoli un margine non coercibile di apprezzamento? Etimologicamente associata al concetto di «morte buona perché gloriosa o indolore», nel significato con cui il termine ricorre, dapprima, in Polibio e, successivamente, in Cicerone e Svetonio, l’“euthanasia” – con specifico riferimento all’ipotesi di interruzione dei trattamenti di idratazione e nutrizione artificiali – dà luogo a una serie di problematiche giuridico-penali – che riguardano dapprima l’opportunità o meno di una regolamentazione del fenomeno – e che costituiscono oggetto di analisi nel presente contributo.
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] «Instrumental reason» vs. "Ethical reason", between non-compelling profiles of subjective self-determination and "procedural legitimacy" of the euthanasic acts cc.dd. "passive" (Note to the European Court of Human Rights, Grand Chamber, judgment of 5 June 2015, Lambert and others v. France) |
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Lingua originale | Italian |
pagine (da-a) | 754-773 |
Numero di pagine | 20 |
Rivista | Rivista Italiana di Medicina Legale e del Diritto in Campo Sanitario |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2016 |
Keywords
- Consenso informato
- Direttive anticipate di trattamento
- Eutanasia passiva