Abstract
[Ita:]L’Autore commenta in maniera critica la decisione con cui le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno riconosciuto la qualifica pubblicistica del gestore o dell’esercente degli apparecchi da gioco leciti di cui all’art. 110, sesto e settimo comma TULPS, ai fini dell’integrazione del reato di peculato cui all’art. 314 c.p. – nel caso in cui quest’ultimo si impossessi dei proventi del gioco, anche per la parte destinata al pagamento del PREU, non versandoli al concessionario competente – evidenziandone la scarsa persuasività, tanto sotto il profilo della concreta dinamica di corresponsione dell’imposta, quanto in rapporto alla non persuasiva riconduzione nell’alveo dei servizi pubblici di un’attività economica, qual è l’organizzazione e gestione del gioco lecito, che è sì regolamentata puntualmente da norme pubblicistiche ma rimane strutturalmente priva del quid proprium che caratterizza, ai fini penali, tale categoria.
| Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] Subjective publicistic qualifications and questionable extensions of the criminal statute of the Public Administration: the United Sections on the omitted payment of the PR.E.U. |
|---|---|
| Lingua originale | Italian |
| pagine (da-a) | 1970-1975 |
| Numero di pagine | 6 |
| Rivista | GIURISPRUDENZA ITALIANA |
| Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2021 |
OSS delle Nazioni Unite
Questo processo contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi di sviluppo sostenibile
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SDG 16 Pace, giustizia e istituzioni solide
Keywords
- Gestione e organizzazione del gioco lecito
- Incaricato di pubblico servizio
- Omesso versamento del prelievo unico erariale
- Peculato
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