Provata la non paternità non può dirsi provato l’adulterio: “mulatto di Toscana” redivivus?

Risultato della ricerca: Contributo in rivistaArticolo in rivista

Abstract

[Ita:]La nota, ricostruite le linee evolutive del diritto della filiazione nell'età della codificazione, dal netto favor legitimitatis napoleonico sino all'opposto indirizzo di favor veritatis espresso dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, analizza l'art. 235 cod. civ., per chiedersi se l'adulterio, quale criterio di ammissibilità dell'azione di disconoscimento, necessiti di essere provato in via diretta, autonoma e preliminare, affinché l'attore possa accedere alla fase di merito in cui è chiamato a dimostrare che il presunto figlio non è figlio suo (come ritenuto dall'annotata Cassazione, 22 ottobre 2002, n. 14887), oppure - più plausibilmente - possa essere provato anche in via indiretta, con presumptio iudicis, sulla base della già provata eterogenerazione del figlio, risultante da accertamento medico rivelatore dell'incompatibilità genetica tra "padre" e "figlio".
Titolo tradotto del contributo[Autom. eng. transl.] Proven non-paternity cannot be said to have been adultery: "mulatto di Toscana" redivivus?
Lingua originaleItalian
pagine (da-a)1107-1123
Numero di pagine17
RivistaFAMILIA
VolumeIII
Stato di pubblicazionePubblicato - 2003

Keywords

  • Diritto della famiglia

Fingerprint

Entra nei temi di ricerca di 'Provata la non paternità non può dirsi provato l’adulterio: “mulatto di Toscana” redivivus?'. Insieme formano una fingerprint unica.

Cita questo