Abstract
[Ita:]La nota, ricostruite le linee evolutive del diritto della filiazione nell'età della codificazione, dal netto favor legitimitatis napoleonico sino all'opposto indirizzo di favor veritatis espresso dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, analizza l'art. 235 cod. civ., per chiedersi se l'adulterio, quale criterio di ammissibilità dell'azione di disconoscimento, necessiti di essere provato in via diretta, autonoma e preliminare, affinché l'attore possa accedere alla fase di merito in cui è chiamato a dimostrare che il presunto figlio non è figlio suo (come ritenuto dall'annotata Cassazione, 22 ottobre 2002, n. 14887), oppure - più plausibilmente - possa essere provato anche in via indiretta, con presumptio iudicis, sulla base della già provata eterogenerazione del figlio, risultante da accertamento medico rivelatore dell'incompatibilità genetica tra "padre" e "figlio".
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] Proven non-paternity cannot be said to have been adultery: "mulatto di Toscana" redivivus? |
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Lingua originale | Italian |
pagine (da-a) | 1107-1123 |
Numero di pagine | 17 |
Rivista | FAMILIA |
Volume | III |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2003 |
Keywords
- Diritto della famiglia