Abstract
Il saggio studia il valore probatorio dell'art. 1988 cod. civ.: il quale esonera il destinatario della promessa dall’onere di provare il fatto costitutivo del proprio diritto di credito. Egli può far valere, senza dover provare.\r\nDa un punto di vista strettamente processuale: il\r\ncreditore (o presunto tale) che innanzi al giudice rappresenti una promessa di pagamento vedrà la propria\r\ndomanda non solo necessariamente ammissibile, visto\r\nche «a questo scopo l’affermazione del diritto ben basta», ma anche fondata. Privo di promessa, il creditore dovrebbe dimostrare la fondatezza della propria\r\ndomanda giudiziale; dimostrato il riconoscimento, il\r\npromissario che pure non deduca alcun fatto costitutivo vedrà accolta nel merito la propria domanda di condanna al pagamento.
| Titolo tradotto del contributo | Promise to pay and test |
|---|---|
| Lingua originale | Italian |
| Titolo della pubblicazione ospite | L'onere della prova |
| Editore | CEDAM - Wolters Kluwer |
| Pagine | 545-557 |
| Numero di pagine | 13 |
| Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2024 |
Keywords
- Proof
- Prova