Abstract
[Ita:]Il software ILLBuster (potenzialmente utile strumento a disposizione della polizia per la lotta al crimine informativo) va inquadrato all’interno dei principi e delle coordinate desumibili dal nostro ordinamento processuale, rilevandone la sua appartenenza alla cosiddetta attività a “finalità mista”., poiché l’attività ad esso connessa si sviluppa prima del sorgere di una notizia di reato ma produce i suoi effetti ben oltre tale momento, il quale funge da spartiacque fra l’attività amministrativa e l’attività investigativa. Proprio per questa sua seconda prerogativa, si è reso necessario analizzare in dettaglio la disciplina processuale della digital evidence, con particolare riguardo alle innovazioni introdotte dalla l. 18 marzo 2008 n. 48, la quale ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione del Consiglio d’Europa in materia di criminalità informatica firmata a Budapest il 23 novembre 2001. Per concludere, si è cercato di inquadrare il dato appreso con l’attività ILLBuster all’interno del catalogo probatorio, concentrandosi sulla nozione di documento (informatico)
Lingua originale | English |
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pagine (da-a) | 155-192 |
Numero di pagine | 38 |
Rivista | CIBERSPAZIO E DIRITTO |
Volume | 2015 |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2015 |
Keywords
- Attività amministrativa e attività d’indagine penale
- Digital evidence
- Evidence
- Prova
- Prova infomatica
- administrative activity and criminal investigative activity