Abstract
[Ita:]Nel pagamento effettuato con bonifico non pare sufficiente che il debitore impartisca alla propria
banca l’« ordine » di pagamento prima del termine di scadenza dell’obbligazione pecuniaria, essendo
necessario, affinché l’adempimento sia tempestivo, che il creditore riceva entro il termine
previsto la disponibilità della somma sul proprio conto. La pronuncia in commento, nell’affermare
la valenza delle regole generali in materia di adempimento, precisa come il debitore debba curare
di effettuare l’ordine di bonifico entro un termine congruo affinché poi il creditore riceva effettivamente
la prestazione in modo tempestivo. Bisogna considerare, tuttavia, che anche quando il
debitore sia stato diligente nell’effettuare l’ordine con un certo anticipo, resta responsabile — ai
sensi dell’art. 1228 c.c. — del ritardo imputabile alla propria banca, non invece del ritardo dovuto
all’intermediario scelto dal creditore.
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] Payment by "bank transfer", liability of the "ordering" debtor and penalty clause |
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Lingua originale | Italian |
pagine (da-a) | 1232-1240 |
Numero di pagine | 9 |
Rivista | RESPONSABILITÀ CIVILE E PREVIDENZA |
Volume | Responsa |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2024 |
Keywords
- pagamento
- ritardo