Pagamento con "bonifico", responsabilità del debitore "ordinante" e clausola penale

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Abstract

[Ita:]Nel pagamento effettuato con bonifico non pare sufficiente che il debitore impartisca alla propria banca l’« ordine » di pagamento prima del termine di scadenza dell’obbligazione pecuniaria, essendo necessario, affinché l’adempimento sia tempestivo, che il creditore riceva entro il termine previsto la disponibilità della somma sul proprio conto. La pronuncia in commento, nell’affermare la valenza delle regole generali in materia di adempimento, precisa come il debitore debba curare di effettuare l’ordine di bonifico entro un termine congruo affinché poi il creditore riceva effettivamente la prestazione in modo tempestivo. Bisogna considerare, tuttavia, che anche quando il debitore sia stato diligente nell’effettuare l’ordine con un certo anticipo, resta responsabile — ai sensi dell’art. 1228 c.c. — del ritardo imputabile alla propria banca, non invece del ritardo dovuto all’intermediario scelto dal creditore.
Titolo tradotto del contributo[Autom. eng. transl.] Payment by "bank transfer", liability of the "ordering" debtor and penalty clause
Lingua originaleItalian
pagine (da-a)1232-1240
Numero di pagine9
RivistaRESPONSABILITÀ CIVILE E PREVIDENZA
VolumeResponsa
Stato di pubblicazionePubblicato - 2024

Keywords

  • pagamento
  • ritardo

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