Obbligazione doganale e Iva all'importazione. La responsabilità solidale del rappresentante indiretto

Alessandro Tropea*

*Autore corrispondente per questo lavoro

Risultato della ricerca: Contributo in rivistaArticolo in rivistapeer review

Abstract

[Ita:]La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 12 maggio 2022, causa C- 714/20, ha affermato che l’IVA all’importazione non rientra nella definizione di obbligazione doganale. Difatti, l’art. 5, punto 18, del Codice doganale dell’Unione (Reg. UE n. 952/2013), dispone che per obbligazione doganale si intende esclusivamente l’obbligo di un soggetto di essere gravato (solo) dei dazi conseguenti all’importazione. Sicché, quando l’autorità doganale accerta che l’irregolare introduzione di merci nel territorio europeo è imputabile sia all’importatore che al rappresentante indiretto, a quest’ultimo può essere intimata – solidalmente con l’importatore – la pretesa per il maggior dazio, ma non la maggiore IVA all’importazione, in quanto nessuna responsabilità solidale sussiste in ordine a tale tributo interno.
Titolo tradotto del contributo[Autom. eng. transl.] Customs duty and VAT on import. The joint liability of the indirect representative
Lingua originaleItalian
pagine (da-a)629-637
Numero di pagine9
RivistaTAX NEWS
Volume2022
Stato di pubblicazionePubblicato - 2022

Keywords

  • diritto doganale
  • diritto tributario
  • iva all'importazione
  • obbligazione doganale

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