Abstract
[Ita:]La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 12 maggio 2022, causa C- 714/20, ha affermato che l’IVA all’importazione non rientra nella definizione di obbligazione doganale. Difatti, l’art. 5, punto 18, del Codice doganale dell’Unione (Reg. UE n. 952/2013), dispone che per obbligazione doganale si intende esclusivamente l’obbligo di un soggetto di essere gravato (solo) dei dazi conseguenti all’importazione. Sicché, quando l’autorità doganale accerta che l’irregolare introduzione di merci nel territorio europeo è imputabile sia all’importatore che al rappresentante indiretto, a quest’ultimo può essere intimata – solidalmente con l’importatore – la pretesa per il maggior dazio, ma non la maggiore IVA all’importazione, in quanto nessuna responsabilità solidale sussiste in ordine a tale tributo interno.
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] Customs duty and VAT on import. The joint liability of the indirect representative |
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Lingua originale | Italian |
pagine (da-a) | 629-637 |
Numero di pagine | 9 |
Rivista | TAX NEWS |
Volume | 2022 |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2022 |
Keywords
- diritto doganale
- diritto tributario
- iva all'importazione
- obbligazione doganale