Nullità selettiva degli ordini di investimento ed «eccezione di buona fede»

Matteo Arrigoni*, Matteo Arrigoni*

*Autore corrispondente per questo lavoro

Risultato della ricerca: Contributo in rivistaArticolo in rivistapeer review

Abstract

[Ita:]Dopo aver sostenuto che la nullità per difetto di forma scritta del contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento può essere fatta valere esclusivamente dall’investitore, con decisione a sezioni unite la Corte di Cassazione ha ammesso la possibilità per l’intermediario di opporre una «eccezione di buona fede» quando gli investimenti, relativi agli ordini non coinvolti dall’azione di nullità, abbiano prodotto vantaggi economici per l’investitore. Alla luce dell’ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale sul tema, l’articolo discute criticamente la soluzione offerta dal giudice di legittimità e prospetta, con riguardo ad alcuni possibili limiti, una ricostruzione alternativa.
Titolo tradotto del contributo[Autom. eng. transl.] Selective nullity of investment orders and "objection of good faith"
Lingua originaleItalian
pagine (da-a)101-121
Numero di pagine21
RivistaRIVISTA DI DIRITTO BANCARIO
Volume2020
Stato di pubblicazionePubblicato - 2020

Keywords

  • Good Faith
  • Investment Services
  • Nullità selettiva
  • Selective Nullity
  • buona fede
  • contratto quadro
  • exceptio doli
  • servizi di investimento

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