Abstract
[Ita:]Dopo aver sostenuto che la nullità per difetto di forma scritta del contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento può essere fatta valere esclusivamente dall’investitore, con decisione a sezioni unite la Corte di Cassazione ha ammesso la possibilità per l’intermediario di opporre una «eccezione di buona fede» quando gli investimenti, relativi agli ordini non coinvolti dall’azione di nullità, abbiano prodotto vantaggi economici per l’investitore. Alla luce dell’ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale sul tema, l’articolo discute criticamente la soluzione offerta dal giudice di legittimità e prospetta, con riguardo ad alcuni possibili limiti, una ricostruzione alternativa.
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] Selective nullity of investment orders and "objection of good faith" |
---|---|
Lingua originale | Italian |
pagine (da-a) | 101-121 |
Numero di pagine | 21 |
Rivista | RIVISTA DI DIRITTO BANCARIO |
Volume | 2020 |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2020 |
Keywords
- Good Faith
- Investment Services
- Nullità selettiva
- Selective Nullity
- buona fede
- contratto quadro
- exceptio doli
- servizi di investimento