Abstract
[Ita:]L'agevolazione è disciplinata dalla nota 2 bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, richiamata dal numero 21 della tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, la quale prevede l'applicazione dei benefici fiscali agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso ed agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse. Per fruire del regime agevolato, occorre che l'abitazione oggetto dell'acquisto non sia "di lusso", secondo le caratteristiche indicate dal decreto ministeriale del 2 agosto 1969, e che l'immobile si trovi nel Comune in cui l'acquirente ha la propria residenza (o intenda stabilirla entro diciotto mesi dal rogito).
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] NOTES IN THE THEM OF DECADENCE FROM THE TAX BENEFIT FOR THE PURCHASE OF THE FIRST HOME |
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Lingua originale | Italian |
pagine (da-a) | 5-15 |
Numero di pagine | 11 |
Rivista | GIUSTIZIA TRIBUTARIA |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2009 |
Pubblicato esternamente | Sì |
Keywords
- Agevolazioni
- Casa