Nota redazionale a: CORTE DI CASSAZIONE, sez. VI penale, sentenza n. 21631 del 30 marzo 2017, Pres. Conti – Rel. Giordano – P.M. Tampieri

Carlo Novik

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Abstract

[Ita:]Il reato di rifiuto di atti di ufficio è un reato di pericolo, onde la violazione dell'interesse tutelato dalla norma incriminatrice al corretto svolgimento della funzione pubblica ricorre ogniqualvolta venga denegato un atto non ritardabile alla luce delle esigenze prese in considerazione e protette dall'ordinamento, prescindendosi dal concreto esito della omissione e finanche dalla circostanza che il paziente non abbia corso alcun pericolo concreto per effetto della condotta omissiva.
Titolo tradotto del contributo[Autom. eng. transl.] Editorial note to: COURT OF CASSATION, section VI criminal, sentence no. 21631 of 30 March 2017, Pres. Conti - Rel. Giordano - PM Tampieri
Lingua originaleItalian
pagine (da-a)1215-1225
Numero di pagine11
RivistaRivista Italiana di Medicina Legale e del Diritto in Campo Sanitario
Volume2017
Stato di pubblicazionePubblicato - 2017
Pubblicato esternamente

Keywords

  • Omissione – Rifiuto – Atto d'ufficio – Bene giuridico – Reato di pericolo – Soggetti – Doverosità – Indifferibilità – Circostanze di fatto – Attività discrezionale – Servizio di guardia medica – Servizio di pronta reperibilità

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