Abstract
[Ita:]La Corte di cassazione in queste importanti sentenze ha stabilito che chi guida l'équipe chirurgica sia titolare di una posizione di garanzia verso il paziente che, per quanto delegabile, non si esaurisce con l'uscita dalla sala operatoria: nella fase successiva chi ha coordinato l'intervento deve sempre controllare che al paziente sia assicurata l'assistenza del caso, fornendo le indicazioni terapeutiche necessarie. La Cassazione ha altresì ritenuto che le gravi omissioni del personale medico alle cui cure sia affidato il paziente nel decorso post-operatorio non escludano la responsabilità del capo équipe che a sua volta sia stato negligente. Il principio di affidamento non opera, infatti, allorché a colui che lo invoca possa essere mosso un rimprovero a titolo di colpa. Nell'ambito dell'attività medica in équipe ogni sanitario ha l'obbligo di di conoscere e porre rimedio all'altrui errore qualora sia evidente e non settoriale.
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] Note to the judgments of the Court of Cassation, Section IV of the Penal Procedure, 12 February 2010 - 1 June 2010, no. 20584 and Cassation, Section IV of the Penalty, April 2 2010 - May 25 2010, n. 196372 |
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Lingua originale | Italian |
pagine (da-a) | 817-824 |
Numero di pagine | 8 |
Rivista | RIVISTA ITALIANA DI MEDICINA LEGALE |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2011 |
Keywords
- Attività medico-chirurgica
- Fase post-operatoria
- Posizione di garanzia del capo équipe
- Principio di affidamento
- Responsabilità penale