Abstract
[Ita:]Il medico competente ha il dovere, ai sensi dell'art. 25 lett. a) d.lgs. n. 81 del 2008, di collaborare con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi ai fini della programmazione e della predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica del lavoratore, dovendo prendere in considerazione specificamente i particolari tipi di lavorazione e le modalità di organizzazione del lavoro. In caso di inottemperanza all'obbligo di collaborazione, il medico è responsabile della contravvenzione prevista agli artt. 25 lett. a) e 58 lett. c) del d.lgs. n. 81 del 2008, così come avviene anche nel caso di sottoscrizione di un documento di valutazione dei rischi incongruente con le specifiche lavorazioni che la ditta svolge.
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] Note to the judgment of the Court of Pisa, April 13 2011 - April 27 2011, n. 399 |
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Lingua originale | Italian |
pagine (da-a) | 1228-1232 |
Numero di pagine | 5 |
Rivista | Rivista Italiana di Medicina Legale e del Diritto in Campo Sanitario |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2012 |
Keywords
- Diritto penale
- Dovere di collaborazione col datore di lavoro per la valutazione dei rischi e per la predisposizione delle misure per la tutela della salute
- Obblighi del medico competente
- Predisposizione documento valutazione dei rischi
- Responsabilità del medico
- Sicurezza sul lavoro
- art. 25 lett. a) d.lgs. n. 81 del 2008
- art. 58 lett. c) d.lgs. n. 81 del 2008