Abstract
[Ita:]L'attività di vigilanza della Consob in materia di riconoscimento di un prospetto redatto in un altro Stato membro dell'Unione Europea e già sottoposto al vaglio della competente Autorità di controllo è limitata all'esame della rispondenza dei dati presenti nel prospetto con quelli previsti dalla legge per il riconoscimento, ad eccezione di un limitato potere integrativo in merito a dati specifici del mercato italiano.La posizione vantata dai risparmiatori in caso di omesso o erroneo esercizio dell'attività di vigilanza da parte della Consob è di diritto soggettivo.Il termine di prescrizione per l'esperimento dell'azione di risarcimento danno per omesso o erroneo esercizio dei poteri di vigilanza decorrere dal momento in cui il danno si manifesta all'esterno nella sua obiettività, divenendo conoscibile con l'uso dell'ordinaria diligenza dal danneggiato.
| Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] Note to Trib. Roma 30 January 2007 |
|---|---|
| Lingua originale | Italian |
| pagine (da-a) | 623-659 |
| Numero di pagine | 37 |
| Rivista | BANCA BORSA E TITOLI DI CREDITO |
| Volume | LXXIII |
| Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2009 |
Keywords
- Consob
- diritto soggettivo
- prescrizione diritto risarcimento danni
- vigilanza