Abstract
[Ita:]L'attività di vigilanza della Consob in materia di riconoscimento di un prospetto redatto in un altro Stato membro dell'Unione Europea e già sottoposto al vaglio della competente Autorità di controllo è limitata all'esame della rispondenza dei dati presenti nel prospetto con quelli previsti dalla legge per il riconoscimento, ad eccezione di un limitato potere integrativo in merito a dati specifici del mercato italiano.La posizione vantata dai risparmiatori in caso di omesso o erroneo esercizio dell'attività di vigilanza da parte della Consob è di diritto soggettivo.Il termine di prescrizione per l'esperimento dell'azione di risarcimento danno per omesso o erroneo esercizio dei poteri di vigilanza decorrere dal momento in cui il danno si manifesta all'esterno nella sua obiettività, divenendo conoscibile con l'uso dell'ordinaria diligenza dal danneggiato.
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] Note to Trib. Roma 30 January 2007 |
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Lingua originale | Italian |
pagine (da-a) | 623-659 |
Numero di pagine | 37 |
Rivista | BANCA BORSA E TITOLI DI CREDITO |
Volume | LXXIII |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2009 |
Keywords
- Consob
- diritto soggettivo
- prescrizione diritto risarcimento danni
- vigilanza