Abstract
[Ita:]La pronuncia in epigrafe si pone in consapevole contrasto con l'interpretazione accolta dalla giurisprudenza amministrativa a partire da Cons. Stato, ad. plen., 28 settembre 1984, n. 19. Secondo il Tar Lecce, gli art. 3 e 9 l. 21 luglio 2000 n. 205 attribuiscono al giudice amministrativo la possibilità di definire il giudizio con sentenza di merito adottata nella camera di consiglio fissata per la decisione dell'istanza cautelare (c.d. sentenze succintamente motivate o sentenze in forma breve). Se il ricorso contenga l'istanza cautelare il giudice è investito della trattazione della controversia anche nel merito. L'istanza di fissazione dell'udienza non rappresenterebbe più una condizione essenziale per la pronuncia nel merito. La nota esamina i profili critici sollevati da questa interpretazione.
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] Note to TAR Puglia, Lecce, section. III, 19 May 2008 n. 1404 |
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Lingua originale | Italian |
pagine (da-a) | 262-264 |
Numero di pagine | 3 |
Rivista | IL FORO ITALIANO |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2009 |
Keywords
- perenzione