Abstract
[Ita:]La nota esamina la sentenza Tar Lazio, sez. II ter, 4 gennaio 2016, n. 7 secondo cui l'istanza di accesso a documenti, oggetto di un provvedimento di sequestro ai sensi dell'art. 253 e ss. c.p.p., può essere rigettata solo quando l'amministrazione non abbia ottenuto dall'autorità giudiziaria procedente l'estrazione di copia consentita ai sensi dell'art. 258 c.p.p.
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] note to Tar Lazio, section II ter, 4 January 2016, no. 7 |
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Lingua originale | Italian |
pagine (da-a) | N/A-N/A |
Rivista | IL FORO ITALIANO |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2016 |
Keywords
- diritto di accesso
- documenti sottoposti a sequestro