Abstract
[Ita:]Il responsabile dell’Unità operativa di Manutenzione
della Asl risponde del reato di cui all’art. 677, comma 3, c.p. qualora abbia omesso l’intervento manutentivo o, in caso d’impossibilità di una efficace opera manutentiva, dovuta a ragioni pratiche o giuridiche, non abbia provveduto a segnalare alla direzione dell’ASL l’urgente necessità di sgombrare i locali che minacciano rovina, risultando irrilevante l’individuazione della causa o delle cause della rovina dell’immobile. Non esclude la responsabilità per il reato di cui all’art. 677, comma 3, c.p. l’eventuale rapporto civilistico intercorso tra il soggetto obbligato
alla manutenzione e imprese appaltatrici che eseguirono lavori nell’immobile. Invero, quali che siano gli obblighi dell’appaltatore in caso di consegna anticipata di parte dell’opera, derivanti da vizi della stessa, non può essere messo in dubbio che il committente, il quale riceve il fabbricato, assume, per ciò stesso, la funzione di garante nei confronti dei soggetti che il detto fabbricato frequenteranno o in esso, addirittura, stazioneranno in permanenza. La responsabilità del soggetto obbligato alla manutenzione non è esclusa nel caso in cui abbia concesso in comodato l’immobile, siccome l’art. 1808 c.c. pone a carico del comodatario le spese necessarie per l’uso della cosa (ad esempio canoni per corrente elettrica, acqua, riscaldamenti) e l’anticipo delle spese straordinarie, necessarie e urgenti sostenute per la conservazione della stessa, ma in nulla elide l’obbligo del proprietario di garantire (artt. 2051 e 2053, c.c.) i terzi dai danni che dalla cosa derivino.
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] Note to the Cassation judgment, Section IV of the Penal Code, 22 November 2011 - 22 January 2013, no. 3290 |
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Lingua originale | Italian |
pagine (da-a) | 929-932 |
Numero di pagine | 4 |
Rivista | Rivista Italiana di Medicina Legale e del Diritto in Campo Sanitario |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2013 |
Keywords
- Appalto
- Comodato
- Contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza
- Omissioni di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina
- Responsabilità penale del committente
- Responsabilità penale del comodante