Abstract
[Ita:]Nella sentenza in commento, la Corte di cassazione afferma che la legge tutela il diritto di obiezione entro lo stretto limite delle attività mediche dirette alla interruzione della gravidanza, esaurite le quali il medico obiettore non può opporre alcun rifiuto dal prestare assistenza alla paziente. Il diritto all’aborto è ricompreso nella sfera di autodeterminazione della donna e se l’obiettore di coscienza può legittimamente rifiutarsi di intervenire nel rendere concreto tale diritto, tuttavia non può rifiutarsi di intervenire per garantire il diritto alla salute della donna, non solo nella fase conseguente all’intervento di interruzione della gravidanza, ma in tutti i casi in cui vi sia un imminente pericolo di vita
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] Note to COURT OF CASSATION, Section VI, sentence no. 14979 of November 27, 2012 - April 2, 2013 |
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Lingua originale | Italian |
pagine (da-a) | 658-669 |
Numero di pagine | 12 |
Rivista | Rivista Italiana di Medicina Legale e del Diritto in Campo Sanitario |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2014 |
Keywords
- Cause di giustificazione
- Interruzione volontaria di gravidanza
- Obiezione di coscienza
- Rifiuto di atti d'ufficio