Nota a Cons. Stato, sez. IV, 10 maggio 2018, n. 2815

Giovanna Cordova

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Abstract

[Ita:]Le sentenze del giudice amministrativo non passate in giudicato, ove non sospese, sono esecutive e passibili di essere eseguite con il rimedio dell’ottemperanza. Tuttavia, rispetto ad esse lo strumento dell’astreinte previsto dall’art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm. non trova applicazione, perché è ammesso solo per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato. La penalità di mora (c.d. “astreinte”) decorre non dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di ottemperanza, ma dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio di cognizione.
Titolo tradotto del contributo[Autom. eng. transl.] Note to Cons. State, section IV, 10 May 2018, n. 2815
Lingua originaleItalian
pagine (da-a)446-453
Numero di pagine8
RivistaIL FORO ITALIANO
Stato di pubblicazionePubblicato - 2018
Pubblicato esternamente

Keywords

  • Astreinte
  • penalità di mora

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