Abstract
[Ita:]Le sentenze del giudice amministrativo non passate in giudicato, ove non sospese, sono
esecutive e passibili di essere eseguite con il rimedio dell’ottemperanza. Tuttavia, rispetto ad esse lo
strumento dell’astreinte previsto dall’art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm. non trova
applicazione, perché è ammesso solo per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato.
La penalità di mora (c.d. “astreinte”) decorre non dalla data di passaggio in giudicato della
sentenza di ottemperanza, ma dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio di
cognizione.
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] Note to Cons. State, section IV, 10 May 2018, n. 2815 |
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Lingua originale | Italian |
pagine (da-a) | 446-453 |
Numero di pagine | 8 |
Rivista | IL FORO ITALIANO |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2018 |
Pubblicato esternamente | Sì |
Keywords
- Astreinte
- penalità di mora