Abstract
[Ita:]Secondo la pronuncia dell'Adunanza plenaria in commento, l'informazione interdittiva antimafia determina una particolare forma di incapacità ex lege, parziale (in quanto limitata a specifici rapporti giuridici con la pubblica amministrazione) e tendenzialmente temporanea, con la conseguenza che al soggetto, persona fisica o giuridica, è precluso avere con la pubblica amministrazione rapporti riconducibili a quanto disposto dall'art. 67 d.leg. 6 settembre 2011 n. 159. In ragione di ciò, secondo la pronuncia, l'art. 67, 1° comma, lett. g), d.leg. 6 settembre 2011 n. 159 va inteso nel senso di precludere il versamento, in favore dell'impresa destinataria di un'informazione interdittiva antimafia, anche di somme dovute a titolo di risarcimento del danno. Nel contributo si osserva però che alcuni argomenti conducono alla soluzione opposta a quella accolta dall'adunanza plenaria, cioè avvalorano la soluzione di non ricomprendere le somme dovute dall'amministrazione a titolo di risarcimento del danno nell'ambito di applicazione dell'art. 67 del codice.
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] Note to Cons. State, ad. plen., 6 April 2018, no. 3. |
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Lingua originale | Italian |
pagine (da-a) | 321-324 |
Numero di pagine | 4 |
Rivista | IL FORO ITALIANO |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2018 |
Keywords
- informazione interdittiva antimafia