Abstract
[Ita:]La Corte di cassazione ha stabilito con la presente sentenza che il delitto di corruzione richiede che l’atto o il comportamento oggetto del mercimonio rientri
nella competenza dell’ufficio a cui appartiene
l’ipotetico corrotto, nel senso che occorre che sia
espressione, diretta o indiretta, della pubblica
funzione esercitata. Non commette dunque il reato
di cui all’art. 318, comma 2, c.p., il Sindaco
che segnala all’Asl un medico permettendogli di
essere trasferito di città. La raccomandazione è
condotta che esula dalla nozione di atto di ufficio;
trattasi di condotta commessa in occasione dell’ufficio
e non concreta pertanto l’uso di poteri funzionali connessi alla qualifica soggettiva dell’agente. Il contributo, inoltre, si sofferma anche su alcuni aspetti di diritto intertemporale che, pur non essendo trattati dalla pronuncia, vengono resi imprescindibili dall'entrata in vigore della legge "Severino", la l. n. 190 del 2012. Da sottolineare, infatti, che a fronte di questa riforma l'articolo 318 c.p. non fa più riferimento all'"atto d'ufficio", bensì alla funzione esercitata.
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] Note to the Court of Cassation, section VI pen., March 8, 2012 - October 4, 2012, n. 38762. |
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Lingua originale | Italian |
pagine (da-a) | 352-357 |
Numero di pagine | 6 |
Rivista | Rivista Italiana di Medicina Legale e del Diritto in Campo Sanitario |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2013 |
Keywords
- "Raccomandazione"
- Atto di ufficio
- Corruzione
- Corruzione impropria susseguente
- Corruzione per l'esercizio della funzione
- Delitti contro la pubblica amministrazione
- Legge "Severino", l. n. 190 del 2012
- Successione di leggi penali nel tempo