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Nota a Cass., Sez. VI pen., sentenza n. 672 del 5 aprile 2013 - 8 maggio 2013

  • Marina Di Lello Finuoli

Risultato della ricerca: Contributo in rivistaArticolo

Abstract

[Ita:]La Corte di cassazione, nella sentenza in commento, chiarisce che per l’accertamento del delitto di rifiuto di atti d’ufficio nell’espletamento dell’attività di “Servizio del 118” è irrilevante che la morte di chi richiede il soccorso sia praticamente inevitabile. La funzione dell’intervento del “118”, infatti, non deve essere limitata ai presidi funzionali alla sopravvivenza del paziente, ma anche a quelli non meno importanti di una “presenza terapeutica” o “lenitiva del dolore”. L’obbligo d’intervento, diretto ad assicurare al paziente l’assistenza sanitaria, riguarda tanto la salute fisica che quella psichica e comprende anche la necessità di alleviare le atroci sofferenze di un malato terminale.
Titolo tradotto del contributo[Autom. eng. transl.] Note to Cass., Sec. VI pen., Sentence no. 672 of April 5, 2013 - May 8, 2013
Lingua originaleItalian
pagine (da-a)1952-1962
Numero di pagine11
RivistaRivista Italiana di Medicina Legale e del Diritto in Campo Sanitario
Stato di pubblicazionePubblicato - 2013

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  1. SDG 3 - Salute e benessere
    SDG 3 Salute e benessere
  2. SDG 16 - Pace, giustizia e istituzioni solide
    SDG 16 Pace, giustizia e istituzioni solide

Keywords

  • protocolli sanitari
  • reati di pericolo astratto
  • rifiuto di atti d'ufficio
  • servizio di pronto soccorso
  • triage

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