Abstract
[Ita:]La Corte di cassazione, nella sentenza in commento, chiarisce che per l’accertamento del delitto di rifiuto di atti d’ufficio nell’espletamento dell’attività di “Servizio del 118” è irrilevante che la morte di chi richiede il soccorso sia praticamente inevitabile. La funzione dell’intervento del “118”, infatti, non deve essere limitata ai presidi funzionali alla sopravvivenza del paziente, ma anche a quelli non meno importanti di una “presenza terapeutica” o “lenitiva del dolore”. L’obbligo d’intervento, diretto ad assicurare al paziente l’assistenza sanitaria, riguarda tanto la salute fisica che quella psichica e comprende anche la necessità di alleviare le atroci sofferenze di un malato terminale.
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] Note to Cass., Sec. VI pen., Sentence no. 672 of April 5, 2013 - May 8, 2013 |
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Lingua originale | Italian |
pagine (da-a) | 1952-1962 |
Numero di pagine | 11 |
Rivista | Rivista Italiana di Medicina Legale e del Diritto in Campo Sanitario |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2013 |
Keywords
- protocolli sanitari
- reati di pericolo astratto
- rifiuto di atti d'ufficio
- servizio di pronto soccorso
- triage