Abstract
[Ita:]Con la sentenza in commento la Corte di cassazione stabilisce che nelle ipotesi di trattamenti sanitari volontari, non ricorrendo le condizioni per la protrazione del ricovero del paziente psichiatrico e per disporre un trattamento sanitario obbligatorio, lo psichiatra non può trattenere il paziente contro la sua volontà in ospedale.
La richiesta di trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale, infatti, è legittima solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dal paziente e se non sussistano le condizioni che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra-ospedaliere. In assenza di tali presupposti e di finalità terapeutiche, lo psichiatra che dimette il paziente non commette il delitto di omissione di atti d’ufficio.
| Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] Note to Cass., Sec. VI pen., Sentence no. 18504 of February 15 - May 15, 2012 |
|---|---|
| Lingua originale | Italian |
| pagine (da-a) | 1707-1711 |
| Numero di pagine | 5 |
| Rivista | Rivista Italiana di Medicina Legale e del Diritto in Campo Sanitario |
| Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2012 |
OSS delle Nazioni Unite
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Keywords
- malattia mentale
- omissione atti d'ufficio
- posizione di garanzia
- trattamento sanitario obbligatorio
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