Nota a Cass., Sez. VI pen., sentenza n. 18504 del 15 febbraio - 15 maggio 2012

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Abstract

[Ita:]Con la sentenza in commento la Corte di cassazione stabilisce che nelle ipotesi di trattamenti sanitari volontari, non ricorrendo le condizioni per la protrazione del ricovero del paziente psichiatrico e per disporre un trattamento sanitario obbligatorio, lo psichiatra non può trattenere il paziente contro la sua volontà in ospedale. La richiesta di trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale, infatti, è legittima solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dal paziente e se non sussistano le condizioni che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra-ospedaliere. In assenza di tali presupposti e di finalità terapeutiche, lo psichiatra che dimette il paziente non commette il delitto di omissione di atti d’ufficio.
Titolo tradotto del contributo[Autom. eng. transl.] Note to Cass., Sec. VI pen., Sentence no. 18504 of February 15 - May 15, 2012
Lingua originaleItalian
pagine (da-a)1707-1711
Numero di pagine5
RivistaRivista Italiana di Medicina Legale e del Diritto in Campo Sanitario
Stato di pubblicazionePubblicato - 2012

Keywords

  • malattia mentale
  • omissione atti d'ufficio
  • posizione di garanzia
  • trattamento sanitario obbligatorio

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