Abstract
[Ita:]Secondo le Sezioni Unite, nessun dubbio può sussistere sulla natura amministrativa e non giurisdizionale del decreto che decide il ricorso straordinario. Le oggettive peculiarità che caratterizzano il ricorso straordinario rispetto agli altri ricorsi amministrativi (ed in particolar modo la maggiore garanzia del contraddittorio, il parere parzialmente vincolante del Consiglio di Stato «espressione di un’attività di pura e semplice applicazione del diritto», il principio di alternatività col ricorso giurisdizionale) non sono sufficienti per affermare la natura giurisdizionale del ricorso (e conseguentemente dell’atto che lo decide). Manca, secondo la Cassazione, il requisito necessario ed allo stesso tempo sufficiente di ogni procedimento giurisdizionale: la decisione spetta a un organo governativo (il ministro competente), e non a un giudice terzo ed imparziale, requisito ulteriormente rafforzato dal novellato art. 111 Cost.
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] Note to Cass., Section un., 15 December 2001, n. 15978 |
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Lingua originale | Italian |
pagine (da-a) | 2448-2450 |
Numero di pagine | 3 |
Rivista | IL FORO ITALIANO |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2002 |
Keywords
- esecuzione ricorso straordinario