Abstract
[Ita:]Non tutto ciò che è «virtuale» è razionale. Riflessioni sulla nullità del contratto
Il saggio analizza la nozione di norma imperativa rilevante nel giudizio di nullità e illiceità del contratto. In assenza di una disposizione che ne fissi normativamente la nozione, la ricerca ricava dal sistema delle invalidità negoziali la relativa categoria dogmatica e ne individua i criteri d’identificazione. A tal fine il giudice deve verificare che la tutela prevista dalla legge sia sottratta alla disponibilità delle parti, anche quando l'interesse protetto non sia quello generale della collettività, ma quello particolare del contraente debole. Quest’aspetto si riflette nella disciplina dell'invalidità: solo uno dei contraenti è legittimato ad agire, ma la nullità è insanabile e il giudice può rilevarla d'ufficio. Ai fini della nullità del contratto è inoltre necessario che il suo contenuto, non il mero comportamento precontrattuale di una o di entrambe le parti, sia contrario al divieto legale. In questo senso l'art. 1418 è espressione di un principio più generale che distingue tra regole di validità e regole di responsabilità.
| Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] Not everything that is "virtual" is rational: reflections on the nullity of the contract. |
|---|---|
| Lingua originale | Italian |
| pagine (da-a) | 503-546 |
| Numero di pagine | 44 |
| Rivista | EUROPA E DIRITTO PRIVATO |
| Volume | 2012 |
| Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2012 |
Keywords
- contraente debole
- contratto
- convalida
- norme imperative
- nullità
- nullità relativa
- protezione
- rilevabilità d'ufficio