Abstract

[Ita:]Ai sensi dell’art. 1331 c.c., si ha opzione «quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l’altra abbia facoltà di accettarla o meno». Si tratta, cioè, di un accordo “preparatorio” contenente una proposta contrattuale proveniente da una parte (opzionante), la cui accettazione ad opera di controparte (opzionario) perfeziona il contratto “finale” cui quello strumentale tende. Gli effetti promananti dalla dichiarazione dell’opzionante sono equivalenti, per espressa disposizione legislativa, a quelli derivanti da una proposta irrevocabile ex art. 1329 c.c., ovverosia l’inefficacia della revoca della proposta prima dello scadere del termine fissato. Ciò non significa, tuttavia, che patto di opzione e proposta irrevocabile, identici quanto agli effetti, abbiano pure medesima natura: mentre l’opzione, infatti, nasce da un accordo tra le parti, la seconda consiste in una dichiarazione unilaterale recettizia del proponente.
Titolo tradotto del contributo[Autom. eng. transl.] The option
Lingua originaleItalian
pagine (da-a)357-366
Numero di pagine10
RivistaOBBLIGAZIONI E CONTRATTI
Stato di pubblicazionePubblicato - 2007

Keywords

  • opzione

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