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L'infermità mentale al vaglio delle Sezioni Unite

  • Marta Bertolino

Risultato della ricerca: Contributo in rivistaArticolo

Abstract

[Ita:]Con l'importante sentenza in commento - Cassazione penale, Sezioni Unite, 8 marzo 2005, n. 9163 - la Corte di cassazione impone un'intepretazione ampliativa e adeguatrice dell'espressione "infermità", facendo proprio quell'orientamento a favore di un concetto meno medico e più psicologico di malattia mentale. Conseguentemente anche ai disturbi di personalità, fra i disturbi mentali, si riconosce la qualifica di infermità ex artt. 88 e 89 c.p., ma soltanto ove siano di consistenza, intensità, rilevanza e gravità tali da concretamente incidere sulla capacità di intendere o di volere. La sentenza in commento però non offre indicazioni, lasciando la questione aperta, in base a quali criteri valutativi si possa affermare che il disturbo di personalità possa aver inciso, eliminando ovvero attenuando, la capacità di intendere o di volere del soggetto.
Titolo tradotto del contributo[Autom. eng. transl.] Mental illness under consideration by the United Sections
Lingua originaleItalian
pagine (da-a)853-863
Numero di pagine11
RivistaDIRITTO PENALE E PROCESSO
Stato di pubblicazionePubblicato - 2005

OSS delle Nazioni Unite

Questo processo contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi di sviluppo sostenibile

  1. SDG 3 - Salute e benessere
    SDG 3 Salute e benessere
  2. SDG 16 - Pace, giustizia e istituzioni solide
    SDG 16 Pace, giustizia e istituzioni solide

Keywords

  • Imputabilità
  • Infermità mentale

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