Abstract
[Ita:]Con l'importante sentenza in commento - Cassazione penale, Sezioni Unite, 8 marzo 2005, n. 9163 - la Corte di cassazione impone un'intepretazione ampliativa e adeguatrice dell'espressione "infermità", facendo proprio quell'orientamento a favore di un concetto meno medico e più psicologico di malattia mentale. Conseguentemente anche ai disturbi di personalità, fra i disturbi mentali, si riconosce la qualifica di infermità ex artt. 88 e 89 c.p., ma soltanto ove siano di consistenza, intensità, rilevanza e gravità tali da concretamente incidere sulla capacità di intendere o di volere. La sentenza in commento però non offre indicazioni, lasciando la questione aperta, in base a quali criteri valutativi si possa affermare che il disturbo di personalità possa aver inciso, eliminando ovvero attenuando, la capacità di intendere o di volere del soggetto.
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] Mental illness under consideration by the United Sections |
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Lingua originale | Italian |
pagine (da-a) | 853-863 |
Numero di pagine | 11 |
Rivista | DIRITTO PENALE E PROCESSO |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2005 |
Keywords
- Imputabilità
- Infermità mentale