L'indetraibilità dell'IVA per l'acquirente che "sapeva o avrebbe dovuto sapere"

Damiano Peruzza

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Abstract

[Ita:]La giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione in tema di frodi IVA giungono a differenti conclusioni in relazione alla possibilità di disconoscere il diritto alla detrazione dell’IVA per l’acquirente, soggetto passivo, che partecipi con il proprio acquisto ad un’evasione commessa dal fornitore o da altri soggetti. Se per la Corte di Giustizia è pacificamente necessario valutare la buona fede dell’acquirente, potendo quest’ultimo rispondere della frode di terzi solo se “sapeva o avrebbe dovuto sapere”, la giurisprudenza interna, attribuendo rilevanza all’autonoma categoria delle operazioni soggettivamente inesistenti e affievolendo l’onere probatorio posto a carico dell’amministrazione finanziaria di dimostrare l’assenza di buona fede dell’acquirente, finisce per stravolgere i principi e i criteri interpretativi dei Giudici lussemburghesi. Ne deriva una posizione che rischia di tradursi in una responsabilità oggettiva per l’acquirente e che comporta il pericolo di trattare allo stesso modo situazioni differenti, senza tutelare chi, in buona fede, “non sapeva o non poteva sapere”.
Titolo tradotto del contributo[Autom. eng. transl.] VAT non-deductibility for the buyer who "knew or should have known"
Lingua originaleItalian
pagine (da-a)769-789
Numero di pagine21
RivistaRIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO TRIBUTARIO
Stato di pubblicazionePubblicato - 2014

Keywords

  • IVA detrazione buona fede acquirente consapevolezza diligenza

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