Abstract
[Ita:]La giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione in tema di frodi IVA giungono a differenti conclusioni in relazione alla possibilità di disconoscere il diritto alla detrazione dell’IVA per l’acquirente, soggetto passivo, che partecipi con il proprio acquisto ad un’evasione commessa dal fornitore o da altri soggetti.
Se per la Corte di Giustizia è pacificamente necessario valutare la buona fede dell’acquirente, potendo quest’ultimo rispondere della frode di terzi solo se “sapeva o avrebbe dovuto sapere”, la giurisprudenza interna, attribuendo rilevanza all’autonoma categoria delle operazioni soggettivamente inesistenti e affievolendo l’onere probatorio posto a carico dell’amministrazione finanziaria di dimostrare l’assenza di buona fede dell’acquirente, finisce per stravolgere i principi e i criteri interpretativi dei Giudici lussemburghesi.
Ne deriva una posizione che rischia di tradursi in una responsabilità oggettiva per l’acquirente e che comporta il pericolo di trattare allo stesso modo situazioni differenti, senza tutelare chi, in buona fede, “non sapeva o non poteva sapere”.
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] VAT non-deductibility for the buyer who "knew or should have known" |
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Lingua originale | Italian |
pagine (da-a) | 769-789 |
Numero di pagine | 21 |
Rivista | RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO TRIBUTARIO |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2014 |
Keywords
- IVA detrazione buona fede acquirente consapevolezza diligenza