Abstract
[Ita:]Nel contributo si sofferma l’attenzione sui rapporti tra l’art. 2051 e l’art. 2043 cod. civ. al fine di determinare quando il danno derivi effettivamente dalla cosa – e, dunque, a risarcirlo debba essere il soggetto che l’ha in custodia – e quando, invece, dietro un’apparente fattispecie di responsabilità per danno da cose si celi in realtà una responsabilità per comportamento umano, secondo i canoni dell’art. 2043 cod. civ. Un’indagine siffatta richiede inevitabilmente l’esame della nozione di cosa, nonché dei concetti di nesso causale e di custodia, richiesti per l’operare dell’art. 2051 cod. civ.
Per ciascuno dei due regimi di responsabilità prospettati bisogna valutare, poi, l’apporto costituito dal fatto dello stesso danneggiato. In particolare, qualora – in linea con la soluzione adottata in sentenza – si propenda per una lettura della vicenda in termini di responsabilità per danno da cose, è opportuno stabilire in presenza di quali presupposti la condotta colposa della vittima integri propriamente un fortuito e quando, invece, essa configuri un mero concorso nella produzione dell’evento lesivo, disciplinato dall’art. 1227, 1° co., cod. civ.
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] The third party's offense between liability for property damage and human liability |
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Lingua originale | Italian |
pagine (da-a) | 505-516 |
Numero di pagine | 12 |
Rivista | LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2010 |
Keywords
- danno da cosa in custodia