L’illecito del terzo tra responsabilità per danno da cose e responsabilità per fatto dell’uomo

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Abstract

[Ita:]Nel contributo si sofferma l’attenzione sui rapporti tra l’art. 2051 e l’art. 2043 cod. civ. al fine di determinare quando il danno derivi effettivamente dalla cosa – e, dunque, a risarcirlo debba essere il soggetto che l’ha in custodia – e quando, invece, dietro un’apparente fattispecie di responsabilità per danno da cose si celi in realtà una responsabilità per comportamento umano, secondo i canoni dell’art. 2043 cod. civ. Un’indagine siffatta richiede inevitabilmente l’esame della nozione di cosa, nonché dei concetti di nesso causale e di custodia, richiesti per l’operare dell’art. 2051 cod. civ. Per ciascuno dei due regimi di responsabilità prospettati bisogna valutare, poi, l’apporto costituito dal fatto dello stesso danneggiato. In particolare, qualora – in linea con la soluzione adottata in sentenza – si propenda per una lettura della vicenda in termini di responsabilità per danno da cose, è opportuno stabilire in presenza di quali presupposti la condotta colposa della vittima integri propriamente un fortuito e quando, invece, essa configuri un mero concorso nella produzione dell’evento lesivo, disciplinato dall’art. 1227, 1° co., cod. civ.
Titolo tradotto del contributo[Autom. eng. transl.] The third party's offense between liability for property damage and human liability
Lingua originaleItalian
pagine (da-a)505-516
Numero di pagine12
RivistaLA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA
Stato di pubblicazionePubblicato - 2010

Keywords

  • danno da cosa in custodia

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