L’estensione della procedura concorsuale a «le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione» ex art. 38 c.c., tra vecchio e nuovo diritto della crisi e dell’insolvenza d’impresa

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Abstract

[Ita:]La Corte di Cassazione, con il provvedimento annotato, si pronuncia sulla questione relativa al se la procedura concorsuale (= fallimento/liquidazione giudiziale) aperta nei confronti di un’associazione non riconosciuta si debba estendere anche a «le persone che hanno agito in nome e per conto della [stessa] associazione», responsabili, ex art. 38 c.c., delle obbligazioni dell’ente. Il provvedimento, benché pervenga alla soluzione in base alla previgente l. fall., offre lo spunto per una prima riflessione sul tema alla luce del nuovo diritto della crisi e dell’insolvenza e, in particolare, dell’art. 259 c. ins., che stabilisce l’applicazione della norma concernente la procedura in estensione dei soci illimitatamente responsabili di società (art. 256 c. ins.), nei limiti dell’«in quanto compatibile», anche «agli enti e imprenditori collettivi non societari e ai loro componenti illimitatamente e personalmente responsabili per le obbligazioni dell’ente».
Lingua originaleItalian
pagine (da-a)643-652
Numero di pagine10
RivistaBANCA BORSA E TITOLI DI CREDITO
VolumeLXXVII - Nuova Serie
Stato di pubblicazionePubblicato - 2024

Keywords

  • associazione
  • associazione non riconosciuta
  • associazione titolare di impresa
  • responsabilità delle persone che hanno agito
  • procedura concorsuale in estensione a le persone che hanno agito
  • crisi e insolvenza
  • fallimento
  • liquidazione giudiziale
  • estensione del fallimento a le persone che hanno agito
  • art. 38 c.c.

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