Abstract
[Ita:]Con la sentenza in commento, la Corte di giustizia UE ribalta il giudizio
espresso dal Tribunale UE nel 2020 e conferma la legittimita` della decisione della Commissione
europea nel caso Apple. La pronuncia ribadisce che, per quanto i rulings possano essere
esaminati alla luce dell’art. 107 TFUE, da tale disposizione non puo` evincersi l’obbligo di
applicare il principio di libera concorrenza in termini orizzontali. La Commissione vi avrebbe
fatto ricorso, pero` , solo come metodo di verifica dei risultati cui e` pervenuta applicando l’art.
25 del Tax Consolidation Act irlandese (norma che imporrebbe un metodo di determinazione
degli utili sovrapponibile a quello previsto dalla prima fase dell’approccio OCSE). In punto di
selettivita` , da un lato si esclude che la Commissione si sia giovata di una presunzione ricollegabile
ad un’eventuale natura individuale dell’aiuto (che non sarebbe stato trattato come
tale); dall’altro lato si giunge ad affermare che, con riguardo alle misure tributarie, l’esame
del vantaggio e quello della selettivita` si sovrappongono, in quanto entrambi i criteri implicano
la dimostrazione che la misura fiscale contestata abbia condotto ad una riduzione dell’importo
dell’imposta che sarebbe stata normalmente dovuta dal beneficiario della misura se quest’ultimo
fosse stato assoggettato ad un regime fiscale «normale», applicabile agli altri contribuenti
che si trovavano nella medesima situazione. Cio` su cui, viceversa, la Corte ritiene errata la
valutazione del Tribunale concerne la prova del vantaggio. La Commissione non si sarebbe
invero limitata ad un approccio per esclusione ma, secondo la Corte, ha confrontato le funzioni
esercitate, gli attivi utilizzati e i rischi assunti dall’ASI e dall’AOE tramite, rispettivamente, le
loro sedi e le loro succursali irlandesi. Ed e` dall’insieme dell’esame compiuto che essa giunge
alla conclusione che i ruling fiscali contestati avessero comportato una riduzione significativa
degli utili annuali, concedendo loro un vantaggio selettivo. La mancata produzione di documenti,
da parte di ASI e AOE, nella fase amministrativa, induce la Corte ad alcune considerazioni
di rilievo in punto di ripartizione dell’onere della prova nella materia degli aiuti di Stato,
concludendosi che, nella specie, non fosse sussistente un onere di integrazione istruttoria a
carico della Commissione.
Titolo tradotto del contributo | Apple's epilogue between selective advantage and burden of proof |
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Lingua originale | Italian |
pagine (da-a) | 1413-1436 |
Numero di pagine | 24 |
Rivista | DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA INTERNAZIONALE |
Volume | XXI |
Numero di pubblicazione | 4 |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2024 |
Keywords
- Apple
- State aid
- aiuti di Stato
- selectivity
- selettività
- tax advantage
- vantaggio