Abstract
[Ita:]È possibile sostenere, in caso di decesso di un
lavoratore avvenuto per mesotelioma pleurico, che
la morte sia dipesa dall’esposizione lavorativa all’amianto,
potendosi escludere ogni altro fattore
causale in termini di credibilità razionale. Ciò
tuttavia è insufficiente a fondare l’affermazione
della penale responsabilità di tutti i garanti succedutisi
nell’impresa in cui lavorava la persona
offesa. Bisognerebbe, infatti, raggiungere, a tal
proposito, la prova che, eliminata mentalmente e
singolarmente la condotta di ciascun imputato
(peraltro responsabile dell’esposizione per brevi
periodi), l’evento morte si sarebbe realizzato significativamente
dopo il momento in cui si è effettivamente
verificato. Tale conclusione sarebbe
possibile solo se vi fosse una legge scientifica che
provasse il c.d. effetto acceleratore delle esposizioni
successive all’avvio del processo cancerogeno,
la quale è invece inesistente. In difetto di tale
legge la condanna sarebbe inflitta sulla base della
mera probabilità dell’effetto acceleratore, presupposto
insufficiente ai fini dell’accertamento del
nesso causale.
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] «THE EPIDEMIOLOGY IS IMPORTANT BUT IT IS NOT ENOUGH» FOR THE VERIFICATION OF THE CAUSAL LINK. MARGIN CONSIDERATIONS OF A JUDGMENT OF THE RUPETO GUP |
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Lingua originale | Italian |
pagine (da-a) | 582-596 |
Numero di pagine | 15 |
Rivista | Rivista Italiana di Medicina Legale e del Diritto in Campo Sanitario |
Volume | 2015 |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2015 |
Keywords
- amianto
- effetto acceleratore
- epidemiologia
- malattie professionali
- mesotelioma pleurico
- nesso causale
- responsabilità penale