Legittimo affidamento: necessario il comportamento “attivo” dell’Autorità doganale

Damiano Peruzza*, Giorgio Emanuele Degani*

*Autore corrispondente per questo lavoro

Risultato della ricerca: Contributo in rivistaArticolo in rivistapeer review

Abstract

[Ita:]Il legittimo affidamento doganale, di cui all’art. 220, par. 2, lett. b), CDC, consente di escludere il recupero, a posteriori, dei dazi doganali allorquando l’Autorita` doganale abbia commesso un errore che non poteva essere ragionevolmente scoperto dal contribuente, avendo questi agito in buona fede e avendo rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore circa la dichiarazione doganale. L’errore dell’Amministrazione doganale deve consistere in un comportamento “attivo”, non potendosi ravvisare l’errore in ipotesi di comportamenti meramente passivi o nell’ipotesi di ricevimento di dichiarazioni inesatte del debitore, nonche ́nel caso di precedenti accessi e verifiche in cui non siano state riscontrate irregolarita` tributarie commesse dal contribuente.
Titolo tradotto del contributo[Autom. eng. transl.] Legitimate expectations: the "active" behavior of the customs authority is necessary
Lingua originaleItalian
pagine (da-a)2269-2273
Numero di pagine5
RivistaIL FISCO
Stato di pubblicazionePubblicato - 2019

Keywords

  • affidamento legittimo dogane dazi recupero

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