Abstract
[Ita:]Il legittimo affidamento doganale, di cui all’art. 220, par. 2, lett. b), CDC, consente di escludere il recupero, a posteriori, dei dazi doganali allorquando l’Autorita` doganale abbia commesso un errore che non poteva essere ragionevolmente scoperto dal contribuente, avendo questi agito in buona fede e avendo rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore circa la dichiarazione doganale. L’errore dell’Amministrazione doganale deve consistere in un comportamento “attivo”, non potendosi ravvisare l’errore in ipotesi di comportamenti meramente passivi o nell’ipotesi di ricevimento di dichiarazioni inesatte del debitore, nonche ́nel caso di precedenti accessi e verifiche in cui non siano state riscontrate irregolarita` tributarie commesse dal contribuente.
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] Legitimate expectations: the "active" behavior of the customs authority is necessary |
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Lingua originale | Italian |
pagine (da-a) | 2269-2273 |
Numero di pagine | 5 |
Rivista | IL FISCO |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2019 |
Keywords
- affidamento legittimo dogane dazi recupero