Le Sezioni Unite confermano l’onere probatorio in materia di garanzia per vizi e la distinzione tra garanzia e obbligazione

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Abstract

[Ita:]Le Sezioni Unite hanno ribadito che l’onere di provare i vizi della cosa venduta spetta al compratore che agisce per la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo. La sentenza traccia nettamente la distinzione tra obbligazione e garanzia, per negare che a quest’ultima si applichino i principi relativi alla prova dell’inesatto adempimento. Nel presente contributo si approfondiscono le differenze strutturali tra le due figure e le ricadute in tema di onere probatorio, analizzando in particolare la struttura e la portata del concetto di garanzia pura, che le Sezioni Unite intendono in senso ancora troppo restrittivo. Si illustrano infine, su questa base, gli stretti rapporti tra la garanzia per vizi e l’assicurazione contro i danni.
Titolo tradotto del contributo[Autom. eng. transl.] The United Sections confirm the burden of proof regarding the guarantee for defects and the distinction between guarantee and obligation
Lingua originaleItalian
pagine (da-a)1055-1062
Numero di pagine8
RivistaLA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA
Stato di pubblicazionePubblicato - 2019

Keywords

  • Compravendita
  • Garanzia
  • Onere della prova

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