Abstract
[Ita:]Le Sezioni Unite hanno ribadito che l’onere di provare i vizi della cosa venduta spetta al compratore che agisce per la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo. La sentenza traccia nettamente la distinzione tra obbligazione e garanzia, per negare che a quest’ultima si applichino i principi relativi alla prova dell’inesatto adempimento. Nel presente contributo si approfondiscono le differenze strutturali tra le due figure e le ricadute in tema di onere probatorio, analizzando in particolare la struttura e la portata del concetto di garanzia pura, che le Sezioni Unite intendono in senso ancora troppo restrittivo. Si illustrano infine, su questa base, gli stretti rapporti tra la garanzia per vizi e l’assicurazione contro i danni.
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] The United Sections confirm the burden of proof regarding the guarantee for defects and the distinction between guarantee and obligation |
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Lingua originale | Italian |
pagine (da-a) | 1055-1062 |
Numero di pagine | 8 |
Rivista | LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2019 |
Keywords
- Compravendita
- Garanzia
- Onere della prova