Abstract
[Ita:]Prima del d. lgs. 2 Febbraio 2001, n. 95 di attuazione della Direttiva 98/71/CE, le opere d'arte applicata erano tutelabili con il diritto d'autore solo se il loro valore artistico era scindibile dal carattere industriale del prodotto cui erano associate. Il criterio di scindibilità veniva interpretato in vari modi dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Quest'ultima in particolare riteneva che le opere tridimensionali dell'industrial design non presentassero mai il requisito di scindibilità, giacché non potevano mai essere idealmente trasposte su un supporto diverso da quello originario. Le opere bidimensionali, invece, potendo invece essere pensate su qualunque supporto, erano sempre ritenute meritevoli di protezione con il diritto d'autore. Dopo la riforma del 2001 le opere del disegno industriale sono state espressamente incluse tra quelle proteggibili con il diritto d'autore (art. 2, n. 10 l.d.a.). Tuttavia esse devono presentare, oltre al carattere creativo previsto in generale per tutte le opere dell'ingegno, anche un "valore artistico". Questo requisito è stato a sua volta interpretato in vari modi dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Si propone di considerare dotate di valore artistico le opere che si discostino notevolmente dall'arte nota. Si auspica ad ogni modo una riforma, non ritenendosi appropriata per queste opere la protezione del diritto d'autore.
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] The works of industrial design between copyright and protection as industrial models: must everything change because (almost) nothing changes? |
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Lingua originale | Italian |
pagine (da-a) | 177-208 |
Numero di pagine | 32 |
Rivista | RIVISTA DI DIRITTO INDUSTRIALE |
Volume | LXII |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2013 |
Keywords
- Applied art
- Copyright protection
- Design protection
- Diritto d'autore
- Disegni e modelli
- Opere dell'arte applicata
- Originality
- Scindibilità
- Severability
- Valore artistico