Abstract

[Ita:]In questo breve saggio si prende in considerazione la formula tendente a reprimere i “fatti diretti” a commettere un delitto – la quale, largamente impiegata dal legislatore fascista in riferimento ai c.d. ‘delitti di attentato’ a partire dalla legge n. 2008/1926, sarebbe poi stata alla base, come comunemente si afferma, dell’inasprimento della disciplina codicistica del tentativo attraverso la punibilità degli atti ‘preparatori’ del delitto – per dimostrare come essa avesse avuto in realtà origine nella disciplina del reato politico contenuta nel codice Zanardelli e fosse stata coniata al fine di limitare garantisticamente l’amBito delle fattispecie punibili alla sola fase ‘esecutiva’ del reato. Solo la scelta dei codificatori del regime di estendere agli atti preparatori la rilevanza del tentativo punibile avrebbe dunque determinato – come talune peraltro discutibili sentenze del Tribunale speciale per la sicurezza dello Stato emanate tra il 1926 e il 1930 stanno d’altronde a dimostrare – l’attribuzione di un significato ‘autoritario’ alla formula in esame.
Titolo tradotto del contributo[Autom. eng. transl.] The misadventures of a Zanardellian formula.
Lingua originaleItalian
Titolo della pubblicazione ospiteIl codice penale per il Regno d'Italia (1889)
EditorSergio Vinciguerra
PagineCI-CXXII
Numero di pagine22
Stato di pubblicazionePubblicato - 2009

Serie di pubblicazioni

NomeCasi Fonti e Studi per il diritto penale. Serie II, Le Fonti, 27

Keywords

  • attentato
  • codice penale
  • delitto tentato
  • diritto penale

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