Abstract
[Ita:]Il tema delle derivazioni d’acqua dai fiumi pubblici in diritto romano, e in particolare l’alternativa fra libertà di derivazione e obbligatorietà di una concessione ‘pubblica’, dopo un periodo, ormai risalente, di interesse da parte dei romanisti (fra il 1865 e i primi quarant’anni del ‘900) è stato per lo più abbandonato. Ma alla luce di una serie di attestazioni archeologiche e topografiche e di un’insperata novità epigrafica, la cd. Lex rivi hiberiensis, è possibile trarre nuove indicazioni sul fondamento giuridico di tale diritto. Queste novità consentono anche di impostare la riflessioni su nuove basi: diverso infatti è il caso di interventi meramente privati sui fiumi pubblici ai fini della derivazione d’acqua per l’utilità del proprio fondo (con l’eventuale costituzione di servitù di acquedotto a favore dei fondi limitrofi), dal caso di derivazioni d’acqua da un fiume o canale artificiale pubblico a favore di terreni privati nel quadro della ristrutturazione pubblica di un territorio – come nel caso dello scavo di un lungo canale artificiale quale il rivus hiberiensis o della centuriazione di un territorio con contestuale organizzazione delle acque –, dal caso di interventi realizzati all’interno delle singole comunità municipali e coloniali, di solito su decreto decurionale, dai rispettivi magistrati.
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] The derivations of water from public rivers in the classical Roman age |
---|---|
Lingua originale | Italian |
Titolo della pubblicazione ospite | Ius hominum causa constitutum. Studi in onore di Antonio Palma |
Pagine | 1139-1156 |
Numero di pagine | 18 |
Volume | II |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2022 |
Keywords
- acqua
- derivazioni
- fiumi